IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15,  recante  «Disciplina  delle
spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante  «Nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n.  401,  recante  «Riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per  il
triennio 2021-23» e, in particolare, l'articolo 1, comma 922, che  ha
rideterminato la dotazione organica della carriera diplomatica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1960,
n. 1824, recante «Apposizione della formula esecutiva sulle  sentenze
della Corte di giustizia unica  per  le  Comunita'  europee  e  sulle
decisioni degli organi delle Comunita' europee»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze  diplomatiche  e  degli
Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri,  a
norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni  organiche  del
personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e
delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2016,
n. 260, recante «Regolamento di  attuazione  dell'articolo  20  della
legge   11   agosto   2014,   n.   125,   nonche'   altre   modifiche
all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2019, n. 45, recante «Regolamento concernente la rimodulazione
dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 335, della legge di bilancio 2019»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre
2019, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento  e
ad assumere unita' di personale ai sensi dell'articolo 35,  comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, la
tabella 8, con la quale e' stata rideterminata la dotazione  organica
del personale non dirigenziale del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, recante «Individuazione e definizione della disciplina
per il trasferimento delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 luglio 2021; 
  Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'organizzazione   dell'amministrazione   centrale   del
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio  2010,  n.
95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo, dopo la parola «esteri» sono aggiunte le seguenti:
«e della cooperazione internazionale»; 
    b) nelle  premesse,  dopo  il  dodicesimo  capoverso  inserire  i
seguenti: «Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;»; 
    c) all'articolo 1, comma 1: 
      1) alla lettera d), il numero 3 e' sostituito dal seguente: «3)
Direzione  generale  per   l'Europa   e   la   politica   commerciale
internazionale;»; 
      2) alla lettera d), dopo il numero 6) e' inserito il  seguente:
«6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;»; 
      3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) Servizio per
gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.»; 
    d) all'articolo 1, comma 2, la parola «venti» e' sostituita dalla
seguente: «ventidue»; 
    e) all'articolo 1, dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis.  Nell'ambito  della  Direzione  generale  per  la  diplomazia
pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente
all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e  decimo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad  un
Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito il titolo  di
Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel
rispetto  del  numero  complessivo  di  posti  di  funzione  di  Vice
direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma  2,  ed  e'
attribuito il trattamento economico riconosciuto  al  Vice  direttore
generale/direttore centrale.»; 
    f) all'articolo 1, comma 5, la  parola  «novanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «cento»; 
    g) all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),  le  parole  «l'Unione
europea» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'Europa  e  la  politica
commerciale internazionale»; 
    h) all'articolo 5, comma 4: 
      1) all'alinea, le parole  «l'Unione  europea»  sono  sostituite
dalle seguenti: «l'Europa e la politica commerciale internazionale»; 
      2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis)  cura  i
negoziati  sulle  questioni  attinenti  alla   politica   commerciale
internazionale;»; 
    i) all'articolo 5, comma 5: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: «b) promuove  la
diffusione  della  scienza,  della  tecnologia  e  della  creativita'
italiane all'estero, anche attraverso  il  coordinamento  della  rete
degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni  attinenti
alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e
tecnologico; 
      b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative
allo spazio e all'aerospazio;»; 
      2) la lettera g) e' abrogata; 
    l) all'articolo 5, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Al
Direttore generale per la promozione  del  sistema  Paese  spetta  la
competenza  primaria  nella  trattazione  delle  questioni  e   nella
realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero  e  dagli  enti
vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema  economico
nazionale, nonche'  nella  pianificazione,  gestione  e  monitoraggio
delle iniziative di  promozione  integrata  del  sistema  Paese,  ivi
comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1,  comma
587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»; 
    m) all'articolo 5, comma 7: 
      1) alla lettera d), dopo la parola «consolari»,  sono  aggiunte
le seguenti: «, ivi incluse le questioni attinenti  al  rilascio  dei
visti di ingresso»; 
      2) alla lettera e), dopo la parola «Stato,», sono  inserite  le
seguenti: «le politiche migratorie e»; 
    n) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis e' inserito  il  seguente:
«8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e  culturale
attende ai seguenti compiti: 
      a) cura la  comunicazione  istituzionale  del  Ministro  e  del
Ministero e ne valorizza e  divulga  le  attivita'  e  le  iniziative
presso   l'opinione   pubblica   nazionale   e   internazionale,   in
collaborazione con gli  uffici  centrali  del  Ministero  e  le  sedi
estere; 
      b) provvede alla raccolta, alla selezione,  all'elaborazione  e
alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi  estere
e  ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  delle  notizie   e   delle
informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza; 
      c)  fornisce  alle  sedi  estere  e  ad  altre  amministrazioni
pubbliche,  d'intesa  con   gli   uffici   centrali   del   Ministero
interessati, materiale informativo e di supporto per le attivita'  di
promozione all'estero dell'identita' e  dei  caratteri  originali  ed
evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le  tendenze  della
percezione internazionale del Paese; 
      d) cura i rapporti con la stampa  italiana  ed  internazionale,
che informa sulle attivita' del Ministro e del  Ministero;  segue  le
questioni relative all'accreditamento ed all'attivita'  professionale
in Italia dei giornalisti stranieri; 
      e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero  e
delle sedi estere con il pubblico; 
      f)  elabora  ricerche  e  studi   in   materia   di   relazioni
internazionali e di diplomazia pubblica,  in  collaborazione  con  le
altre  direzioni   generali,   con   le   amministrazioni   pubbliche
interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile;
elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; 
      g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e  la  ricerca
in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica; 
      h)  promuove  la   presenza   italiana   nelle   organizzazioni
internazionali; 
      i) custodisce  l'archivio  storico  e  la  biblioteca,  di  cui
promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; 
      l) tratta le questioni afferenti alla cultura  nelle  relazioni
con  enti  e  organizzazioni  internazionali,   ferme   restando   le
competenze di tutela  del  Ministero  della  cultura  nell'azione  di
recupero di  beni  culturali  appartenenti  al  patrimonio  culturale
nazionale illecitamente esportati all'estero; 
      m) promuove, nel  rispetto  delle  competenze  della  Direzione
generale per la promozione del sistema  Paese,  la  diffusione  della
lingua e della  cultura  italiane  all'estero,  anche  attraverso  la
gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del  sistema
della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento  con
gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; 
      n) cura le attivita' di competenza del Ministero  in  relazione
alle  borse  di  studio  e  ai  programmi  di  scambio  scolastici  e
accademici.»; 
    o) all'articolo 5, comma 9, la lettera n) e' abrogata; 
    p) all'articolo 6: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio  per  gli
affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; 
      2) il comma 1 e' abrogato; 
      3) al comma 2, dopo la lettera  e)  e'  inserita  la  seguente:
«e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva
negli  atti  dell'Unione  europea  nei  casi  previsti  dal   diritto
unionale;»; 
    q) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) Capo di gabinetto; 
        b-ter) Vice Segretario generale;»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera e),  e'  aggiunta  la  seguente:
«e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici,  del  contenzioso
diplomatico e dei trattati.»; 
      3) al  comma  3,  il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «I membri di cui al comma 1, lettere b-bis),
c), d), e) ed e-bis), in caso  di  assenza  o  di  impedimento,  sono
sostituiti dai rispettivi  vicari.  I  capi  degli  altri  uffici  di
diretta  collaborazione  e  il  coordinatore   delle   attivita'   di
programmazione   economico-finanziaria   e   di   bilancio   di   cui
all'articolo 1, comma 3, possono essere  chiamati  a  partecipare  ai
lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni
relative alle loro rispettive competenze.»; 
    r) all'articolo 9-bis: 
      1)  al  comma  1,  lettera  b),  la  parola  «trentasette»   e'
sostituita dalla seguente: «quarantaquattro»; 
      2) al comma 4,  lettera  a),  dopo  la  parola  «presso»,  sono
inserite le  seguenti:  «la  Direzione  generale  per  la  diplomazia
pubblica e culturale o»; 
      3) al comma 4, lettera b), le parole  «per  il  sistema  Paese»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale»; 
    s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art.  11  Dotazioni
organiche 
    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi  3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le  dotazioni
organiche del personale del Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la  Tabella  1
allegata al presente decreto.»; 
    t) e' inserita, in allegato, la Tabella 1 di cui  all'Allegato  1
al presente decreto. 
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al settimo comma, il terzo periodo e' soppresso; 
    b) al nono comma, il secondo periodo e' soppresso. 
 
                                    N O T E 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, commi  2  e  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio di Stato  ((e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                (Omissis). 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44. 
              - La legge 6 febbraio 1985,  n.  15  (Disciplina  delle
          spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli  affari
          esteri) e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          febbraio 1985, n. 39. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali di armamento) e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della cultura e della lingua italiane all'estero) e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59) e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1999, n. 193 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   agosto   1999,   n.   203,
          supplemento ordinario n. 163. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario n. 112. 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              -  Il  decreto-legge  21  settembre   2019,   n.   104,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di
          funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
          e  le  attivita'  culturali,   delle   politiche   agricole
          alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
          economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
          per la rimodulazione degli stanziamenti  per  la  revisione
          dei ruoli e delle carriere e  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario delle Forze di polizia e delle Forze  armate,
          in materia di qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle
          retribuzioni del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del   fuoco   e   per   la   continuita'   delle   funzioni
          dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni)  e'
          stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  settembre
          2019, n. 222. 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno   2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-23)  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2022,   n.   322,
          supplemento ordinario n. 46. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1960, n. 1824 (Apposizione della  formula  esecutiva  sulle
          sentenze della Corte di giustizia unica  per  le  Comunita'
          europee e sulle  decisioni  degli  organi  delle  Comunita'
          europee) e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          febbraio 1961, n. 46. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
          2010, n.  54  (Regolamento  recante  norme  in  materia  di
          autonomia gestionale  e  finanziaria  delle  rappresentanze
          diplomatiche e degli Uffici consolari di  I  categoria  del
          Ministero degli affari esteri, a norma  dell'art.  6  della
          legge 18 giugno 2009, n.  69)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2010, n. 85. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95 (Riorganizzazione del  Ministero  degli  affari
          esteri, a  norma  dell'articolo  74  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre  2016,   n.   260   (Regolamento   di   attuazione
          dell'articolo 20  della  legge  11  agosto  2014,  n.  125,
          nonche' altre modifiche all'organizzazione e  ai  posti  di
          funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari
          esteri  e  della  cooperazione  internazionale)  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2017, n. 26. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          19  maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e
          della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». 
              - Si riporta il testo delle  premesse  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come
          modificato dal presente decreto: 
                (Omissis). 
                «Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
          150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15; 
                Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                Visto il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 132; 
                Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  5
          gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  5,  6,  7  e
          9-bis, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          19  maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  1  (Amministrazione  centrale)  -   1.   Ferma
          restando   la   disciplina   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione  del  Ministro,  l'Amministrazione  centrale
          degli affari esteri e' articolata nelle seguenti  strutture
          di primo livello: 
                  a) Segreteria generale; 
                  b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
                  c)  Ispettorato  generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero; 
                  d) Direzioni generali: 
                    1) Direzione generale per gli affari  politici  e
          di sicurezza; 
                    2) Direzione generale per la  mondializzazione  e
          le questioni globali; 
                    3) Direzione generale per l'Europa e la  politica
          commerciale internazionale; 
                    4)  Direzione  generale  per  la  promozione  del
          sistema Paese; 
                    5) Direzione generale per gli italiani all'estero
          e le politiche migratorie; 
                    6) Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo; 
                    6-bis)  Direzione  generale  per  la   diplomazia
          pubblica e culturale; 
                    7)  Direzione   generale   per   le   risorse   e
          l'innovazione; 
                    8)  Direzione  generale  per   l'amministrazione,
          l'informatica e le comunicazioni. 
                  e)  Servizio  per   gli   affari   giuridici,   del
          contenzioso diplomatico e dei trattati. 
                2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato  da  Vice
          direttori generali /  Direttori  centrali,  in  numero  non
          superiore a cinque per ciascuna Direzione  generale  e  nel
          limite  massimo  complessivo  di  ventidue,  nominati   con
          decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori  di
          rispettiva competenza. Le funzioni vicarie  sono  conferite
          ad un Vice direttore generale / Direttore centrale  con  il
          grado di Ministro plenipotenziario per  ciascuna  Direzione
          generale. 
                2-bis. Nell'ambito della Direzione  generale  per  la
          diplomazia pubblica e culturale, con il decreto  di  nomina
          adottato  conformemente  all'articolo  16,   commi   terzo,
          secondo  periodo,  quinto  e  decimo,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  ad  un
          Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito  il
          titolo  di  Capo  del  Servizio  per   la   stampa   e   la
          comunicazione  istituzionale,  nel  rispetto   del   numero
          complessivo  di  posti  di  funzione  di   Vice   direttore
          generale/direttore centrale stabilito dal comma  2,  ed  e'
          attribuito il trattamento economico  riconosciuto  al  Vice
          direttore generale/direttore centrale. 
                3.  Nell'ambito  della  Direzione  generale  per   le
          risorse  e  l'innovazione   viene   conferito,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico
          dirigenziale  di  prima  fascia   di   coordinatore   delle
          attivita'  di  programmazione  economico-finanziaria  e  di
          bilancio. Tale incarico  viene  conferito  a  dirigenti  di
          prima fascia appartenenti ai  ruoli  del  Ministero,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  in
          materia  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   di
          livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 
                4.    Presso    la     Direzione     generale     per
          l'amministrazione, l'informatica  e  le  comunicazioni,  un
          incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale puo'
          essere attribuito ad un funzionario di grado non  inferiore
          a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento
          delle funzioni vicarie del Direttore generale. 
                5.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale, nel numero complessivo di  cento
          unita', nonche' alla definizione dei  relativi  compiti  si
          provvede, entro 120 giorni  dalla  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, con decreto  ministeriale  di  natura
          non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,
          lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive modificazioni.» 
              «Art.  5  (Direzioni  generali).  -  1.  La   Direzione
          generale per gli affari politici e di sicurezza attende  ai
          seguenti compiti: 
                  a) tratta le questioni attinenti ai problemi  della
          sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la
          Direzione generale per l'Europa e la  politica  commerciale
          internazionale e per  assicurarne  l'unitarieta'  -  quelle
          della  Politica  estera  e  di  sicurezza  comune  e  della
          Politica di  sicurezza  e  di  difesa  comune,  nonche'  le
          questioni      attinenti      all'Alleanza       Atlantica,
          all'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione  in
          Europa e al Consiglio  d'Europa,  al  disarmo  e  controllo
          degli armamenti ed alla non proliferazione; 
                  b) tratta le questioni politiche di competenza  del
          sistema delle Nazioni Unite; 
                  c)  cura,  in  raccordo  con  le  altre   Direzioni
          generali  interessate,  la  trattazione   delle   questioni
          attinenti ai diritti umani; 
                  d) cura la cooperazione  internazionale  contro  le
          minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la
          criminalita'    organizzata    transnazionale     ed     il
          narcotraffico; 
                  e) segue le  tematiche  politiche  e  di  sicurezza
          inerenti ai processi G8/G20; 
                  f)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa,  i
          Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea,
          i    Paesi    del    Caucaso,    dell'Asia    centrale    e
          centro-occidentale, del Mediterraneo e del  Medio  Oriente,
          salve  le  modifiche  che  potranno  essere  disposte   con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale; 
                  g) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera f). 
                2. Al Direttore generale per gli affari politici e di
          sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta
          la competenza primaria nella  trattazione  delle  questioni
          multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e
          di sicurezza internazionale. 
                3. La Direzione generale per la mondializzazione e le
          questioni globali attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura i  processi  e  le  materie  relativi  alla
          governance globale; 
                  b) segue le  tematiche  economiche,  finanziarie  e
          globali inerenti ai processi relativi ai gruppi  dei  Paesi
          piu' industrializzati; 
                  c) tratta le  questioni  relative  alla  disciplina
          internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; 
                  d)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali  competenti,  la  coerenza  delle   politiche   di
          sostenibilita'; 
                  d-bis)   tratta   le   questioni   relative    alle
          organizzazioni e istituzioni internazionali competenti  per
          le materie di cui alle lettere da a) a d); 
                  e); 
                  f); 
                  g)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi  dell'Asia  centro  -  meridionale  e  sud-orientale,
          dell'Estremo Oriente e  Oceania,  dell'America  centrale  e
          meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le  modifiche
          che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o
          gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; 
                  h) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera g). 
                4. La Direzione generale per l'Europa e  la  politica
          commerciale internazionale attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura le attivita'  di  integrazione  europea  in
          relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti
          i   trattati   sull'Unione   europea,   sul   funzionamento
          dell'Unione europea e dell'EURATOM; 
                  b) concorre con le altre competenti amministrazioni
          dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e  ne
          assicura  la  rappresentazione  e  la  coerenza  presso  le
          istituzioni  e  gli  organi  dell'Unione  europea;  cura  i
          rapporti  con  la  Commissione  europea  e  con  le   altre
          istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in  raccordo
          con la Direzione generale per  gli  affari  politici  e  di
          sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; 
                  c) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti  al
          processo di integrazione europea; 
                  c-bis) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti
          alla politica commerciale internazionale; 
                  d)    collabora    con    la    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione  nella   formazione   dei   funzionari
          pubblici nelle materie comunitarie. 
                  e)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello
          Spazio economico europeo,  nonche'  i  Paesi  dei  Balcani,
          salve  le  modifiche  che  potranno  essere  disposte   con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale. 
                  f) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle altre cooperazioni ed  organizzazioni  internazionali
          regionali. 
                5.  La  Direzione  generale  per  la  promozione  del
          sistema Paese attende ai seguenti compiti: 
                  a)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti, anche attraverso la rete degli  uffici
          all'estero, la  coerenza  complessiva  delle  attivita'  di
          promozione, sostegno  e  valorizzazione  con  l'estero  del
          Paese e di tutte le sue componenti; 
              b)  promuove  la  diffusione   della   scienza,   della
          tecnologia e della creativita' italiane  all'estero,  anche
          attraverso  il  coordinamento  della  rete  degli   addetti
          scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle
          organizzazioni   internazionali   competenti   in    ambito
          scientifico e tecnologico; 
                  b-bis)  tratta  le  questioni  di  competenza   del
          Ministero relative allo spazio e all'aerospazio; 
                  c) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          altre amministrazioni dello Stato e  d'intesa  con  queste,
          anche in  relazione  ad  enti  di  rispettivo  riferimento,
          l'internazionalizzazione  del  sistema  Paese  e  segue   i
          rapporti con le realta' produttive italiane e  le  relative
          associazioni di categoria, nonche'  con  le  Regioni  e  le
          altre  autonomie  locali  per  quanto  attiene  alle   loro
          attivita' con l'estero; 
                  d) promuove  e  sviluppa,  d'intesa  con  le  altre
          competenti amministrazioni dello Stato, iniziative  dirette
          a sostenere l'attivita' all'estero delle  imprese  italiane
          ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; 
                  e) partecipa alle attivita' e si coordina  con  gli
          enti ed organismi  di  diritto  italiano  che  assolvono  a
          compiti  relativi  alla  materia  del   credito   e   degli
          investimenti all'estero; 
                  e-bis) tratta  le  questioni  di  competenza  delle
          organizzazioni internazionali per la cooperazione economica
          e   quelle   relative   alla   tutela   della    proprieta'
          intellettuale; 
                  f) adotta le  opportune  iniziative  per  agevolare
          l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca  italiani
          di docenti e  ricercatori  stranieri,  nonche'  l'attivita'
          presso universita' ed enti di ricerca straniera di  docenti
          e ricercatori italiani; 
                  g) (Abrogata). 
              6. Al Direttore generale per la promozione del  sistema
          Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle
          questioni e nella realizzazione delle  attivita',  condotte
          dal  Ministero  e  dagli  enti  vigilati,  in  materia   di
          internazionalizzazione  del  sistema  economico  nazionale,
          nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle
          iniziative di promozione integrata del sistema  Paese,  ivi
          comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo
          1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
                7. La Direzione generale per gli italiani  all'estero
          e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: 
                  a)  promuove,  sviluppa  e  coordina  le  politiche
          concernenti i diritti degli italiani nel mondo; 
                  b) provvede ai servizi di  tutela  e  assistenza  a
          favore degli italiani nel mondo; 
                  c) cura la promozione sociale  delle  collettivita'
          italiane all'estero; 
                  d) provvede agli affari consolari, ivi  incluse  le
          questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso; 
                  e)    segue,    d'intesa    con    le    competenti
          amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie  e  le
          questioni concernenti gli stranieri in Italia; 
                  f) tratta le  questioni  sociali  e  migratorie  in
          relazione a enti e organizzazioni internazionali. 
                8. La Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati  dalla  legge
          11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: 
                  a) cura, d'intesa con le altre  direzioni  generali
          competenti, la rappresentanza politica e la coerenza  delle
          azioni  dell'Italia  in  materia  di  cooperazione  per  lo
          sviluppo nell'ambito delle  relazioni  bilaterali,  con  le
          organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea,  ivi
          incluse quelle relative agli strumenti  finanziari  europei
          in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche  di
          vicinato nonche' al  Fondo  europeo  di  sviluppo,  con  le
          banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in
          materia di finanziamento allo  sviluppo,  ivi  inclusi  gli
          strumenti innovativi; 
                  b) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nell'elaborazione degli  indirizzi  per  la
          programmazione  della   cooperazione   allo   sviluppo   in
          riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo
          alla   definizione   della   programmazione   annuale   per
          l'approvazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21 della legge 11 agosto 2014, n. 125,  con  il  contributo
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  di
          cui all'articolo 17 della legge  medesima,  e  avvalendosi,
          per i profili finanziari, della societa' Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A.; 
                  c) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nella definizione dei contributi  volontari
          alle organizzazioni internazionali e  dei  crediti  di  cui
          agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto  2014,  n.  125,
          per  l'approvazione   del   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione
          degli   interventi   di   emergenza   umanitaria   di   cui
          all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  d) negozia gli accordi con i Paesi partner  per  la
          disciplina degli interventi di  cui  all'articolo  7  della
          legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  gli  altri   accordi
          internazionali in materia  di  cooperazione  pubblica  allo
          sviluppo; 
                  e)   valuta   l'impatto   degli    interventi    di
          cooperazione allo sviluppo  e  verifica  il  raggiungimento
          degli obiettivi programmatici, ai sensi  dell'articolo  20,
          comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione   allo   sviluppo,   una    volta    delegato,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,  indirizzo,
          controllo e vigilanza in materia di  cooperazione  pubblica
          allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti
          con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi  e
          prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge  11  agosto
          2014, n. 125; 
                  g) assicura i servizi di segretariato e di supporto
          del Comitato interministeriale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione  allo
          sviluppo e del Comitato congiunto; 
                  h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  ed  il  vice  Ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le
          altre funzioni e compiti loro  attribuiti  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 125; 
                  i) cura i compiti e  le  funzioni  derivanti  dalla
          legge 26 febbraio 1987, n. 49  non  trasferiti  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
                8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo include  non  piu'  di  sette  uffici  di  livello
          dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui
          al comma 8, lettera  g),  sono  posti  alle  dipendenze  di
          dirigenti o di funzionari  della  carriera  diplomatica  di
          grado non  inferiore  a  consigliere  di  legazione.  Nello
          svolgimento dei compiti di cui  al  comma  8  la  Direzione
          generale opera in raccordo con l'Agenzia  italiana  per  la
          cooperazione allo sviluppo con  modalita'  stabilite  nella
          convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia
          ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                8-ter.  La  Direzione  generale  per  la   diplomazia
          pubblica e culturale attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro
          e del Ministero e ne valorizza e divulga le attivita' e  le
          iniziative   presso   l'opinione   pubblica   nazionale   e
          internazionale, in collaborazione con gli  uffici  centrali
          del Ministero e le sedi estere; 
                  b)  provvede   alla   raccolta,   alla   selezione,
          all'elaborazione ed alla diffusione  agli  uffici  centrali
          del Ministero, alle sedi estere e ad altre  amministrazioni
          pubbliche, delle notizie e delle informazioni  nazionali  e
          internazionali di maggiore rilevanza; 
                  c)  fornisce  alle   sedi   estere   e   ad   altre
          amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali
          del  Ministero  interessati,  materiale  informativo  e  di
          supporto  per  le  attivita'   di   promozione   all'estero
          dell'identita'  e  dei  caratteri  originali  ed  evolutivi
          dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le  tendenze  della
          percezione internazionale del Paese; 
                  d) cura  i  rapporti  con  la  stampa  italiana  ed
          internazionale, che informa sulle attivita' del Ministro  e
          del    Ministero;    segue    le     questioni     relative
          all'accreditamento ed all'attivita' professionale in Italia
          dei giornalisti stranieri; 
                  e) coordina le relazioni degli uffici centrali  del
          Ministero e delle sedi estere con il pubblico; 
                  f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni
          internazionali e di diplomazia pubblica, in  collaborazione
          con le altre direzioni  generali,  con  le  amministrazioni
          pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con
          la societa' civile; elabora analisi  e  proposte  di  linee
          strategiche di politica estera; 
                  g) promuove il dibattito pubblico, la formazione  e
          la ricerca in materia  di  relazioni  internazionali  e  di
          diplomazia pubblica; 
                  h)   promuove   la    presenza    italiana    nelle
          organizzazioni internazionali; 
                  i) custodisce l'archivio storico e  la  biblioteca,
          di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; 
                  l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle
          relazioni con enti e organizzazioni  internazionali,  ferme
          restando  le  competenze  di  tutela  del  Ministero  della
          cultura  nell'azione  di   recupero   di   beni   culturali
          appartenenti    al    patrimonio    culturale     nazionale
          illecitamente esportati all'estero; 
                  m) promuove, nel rispetto  delle  competenze  della
          Direzione Generale per la promozione del sistema Paese,  la
          diffusione  della   lingua   e   della   cultura   italiane
          all'estero, anche attraverso la gestione della  rete  degli
          istituti italiani di cultura e del sistema della formazione
          italiana nel mondo, ivi incluso  il  collegamento  con  gli
          enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; 
                  n) cura le attivita' di competenza del Ministero in
          relazione alle borse di studio e ai  programmi  di  scambio
          scolastici e accademici. 
                9.  La  Direzione   generale   per   le   risorse   e
          l'innovazione attende ai seguenti compiti: 
                  a) assicura la programmazione e la  coerenza  della
          gestione delle risorse umane e finanziarie; 
                  b)  promuove  l'innovazione  organizzativa   e   la
          semplificazione normativa e delle procedure amministrative; 
                  c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di
          quelli all'estero; 
                  d) predispone  il  bilancio  e  cura  l'allocazione
          strategica delle risorse finanziarie; 
                  e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti
          del personale; 
                  f) promuove l'attuazione di politiche del personale
          per le pari opportunita'; 
                  g) cura la liquidazione del  trattamento  economico
          spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi  e
          trasporti; 
                  h) provvede  alla  determinazione  del  trattamento
          economico all'estero  e  delle  provvidenze  a  favore  del
          personale; 
                  i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti
          legislativi e  regolamentari  concernenti  il  personale  e
          l'amministrazione; 
                  l) tratta il contenzioso del personale  e  provvede
          ai procedimenti disciplinari; 
                  m) cura le relazioni sindacali e la  contrattazione
          collettiva integrativa; 
                  n) (abrogata). 
                10.  La  Direzione  generale  per  l'amministrazione,
          l'informatica  e  le  comunicazioni  attende  ai   seguenti
          compiti: 
                  a)  tratta  le  questioni  relative  ai  mezzi   di
          funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; 
                  b)  provvede  all'acquisto,  vendita,  costruzione,
          locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed
          immobili,   destinati    ad    attivita'    di    interesse
          dell'amministrazione degli affari esteri; 
                  c) dispone finanziamenti  alle  sedi  all'estero  e
          provvede ai relativi controlli; 
                  d) cura la gestione e lo sviluppo delle  tecnologie
          informatiche; 
                  e)       promuove        la        digitalizzazione
          dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative
          infrastrutture; cura la sicurezza informatica; 
                  f) assicura lo  svolgimento  e  lo  sviluppo  delle
          attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; 
                  g)  cura  la  ricezione,   la   spedizione   e   la
          distribuzione   del   corriere    diplomatico    e    della
          corrispondenza ordinaria; 
                  h) promuove l'innovazione tecnologica negli  ambiti
          di competenza.» 
                «Art. 6  (Servizio  per  gli  affari  giuridici,  del
          contenzioso diplomatico e dei trattati). - 1. (abrogato). 
                2.  Il  Servizio  per  gli  affari   giuridici,   del
          contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai  seguenti
          compiti: 
                  (Omissis). 
                  e-bis) appone, previa verifica di autenticita',  la
          formula esecutiva negli atti dell'Unione europea  nei  casi
          previsti dal diritto unionale; 
                  (Omissis).» 
                «Art. 7 (Consiglio  di  amministrazione).  -   1.  Il
          Consiglio di amministrazione e' composto da: 
                  a) Ministro; 
                  b) Segretario generale; 
                  b-bis) Capo di gabinetto; 
                  b-ter) Vice Segretario generale; 
                  c)   Capo   del   Cerimoniale   diplomatico   della
          Repubblica; 
                  d) Ispettore generale del Ministero e degli  uffici
          all'estero; 
                  e) Direttori generali; 
                  e-bis) Capo del Servizio per gli affari  giuridici,
          del contenzioso diplomatico e dei trattati. 
                2.  Il  Consiglio  di  amministrazione  esercita   le
          seguenti funzioni: 
                  a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e
          sull'azione complessiva del Ministero; 
                  b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi
          di lavoro  dell'amministrazione,  per  l'aggiornamento  dei
          mezzi   necessari   alla   rapidita',    riservatezza    ed
          economicita' dei servizi; 
                  c) esprime il proprio avviso su tutte le  questioni
          sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; 
                  d)  designa  i   membri   delle   Commissioni   per
          l'avanzamento nella carriera diplomatica; 
                  e)  esercita  le  altre  attribuzioni  conferitegli
          dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione
          degli affari esteri. 
                3. Il Consiglio e' presieduto  dal  Ministro,  o  per
          delega da un Sottosegretario di  Stato,  o  dal  Segretario
          generale. I membri di cui al comma 1, lettere  b-bis),  c),
          d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono
          sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici
          di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita'
          di programmazione economico-finanziaria e  di  bilancio  di
          cui all'articolo 1, comma  3,  possono  essere  chiamati  a
          partecipare ai lavori  del  Consiglio  di  amministrazione,
          quando esso tratti questioni relative alle loro  rispettive
          competenze. 
                4.  Le  funzioni  di  segretario  del  Consiglio   di
          amministrazione sono esercitate  da  un  funzionario  della
          Direzione generale per le risorse e l'innovazione di  grado
          non inferiore a consigliere di legazione.» 
                «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
          Al personale dirigente di cui all'articolo 15  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   sono   attribuiti
          incarichi    presso    l'amministrazione     centrale     e
          posti-funzione presso uffici all'estero  nel  rispetto  dei
          seguenti  limiti  complessivi  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  25  luglio  2013  e
          successive modificazioni e integrazioni: 
                  a) otto unita' di livello dirigenziale generale; 
                  b) quarantaquattro unita' di  livello  dirigenziale
          non generale dell'area amministrativa; 
                  c) otto unita' di livello dirigenziale non generale
          dell'area della promozione culturale. 
                2. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  a)  sono
          individuate fra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) direttore generale della Direzione generale  per
          l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 
                  b)      consiglieri       ministeriali       presso
          l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette,
          di cui: 
                    1)  tre  per  consulenza,   ricerca,   studio   e
          coordinamento in materia  giuridica,  amministrativa  e  di
          bilancio  presso  le  strutture  di  livello   dirigenziale
          generale previste dal presente decreto; 
                    2)  due  con  le  funzioni  di   vice   direttore
          generale/direttore centrale presso  la  Direzione  generale
          per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale  per
          l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 
                    3)  uno   con   le   funzioni   di   coordinatore
          dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di
          bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 
                    4)  uno  con   funzioni   di   ispettore   presso
          l'Ispettorato  generale  del  Ministero  e   degli   uffici
          all'estero; 
                  c) non piu'  di  tre  posti  funzione  di  capo  di
          consolato generale; 
                  d)  non  piu'  di  un  posto-funzione  di   esperto
          amministrativo  capo  presso   uffici   all'estero   o   di
          responsabile di servizio amministrativo decentrato  di  cui
          agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n.  15  o
          di responsabile di centro inter servizi  amministrativi  di
          cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  15  dicembre
          2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 
                3. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  b)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) dieci incarichi di capi di  uffici  dirigenziali
          non generali presso l'amministrazione centrale, determinati
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo  di
          ufficio dirigenziale non generale presso  l'amministrazione
          centrale, individuati nell'ambito di  un  elenco  stabilito
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  c) consiglieri ministeriali in numero non superiore
          a quindici per consulenza,  ricerca  e  studio  in  materia
          giuridica, amministrativa e di  bilancio  o  per  attivita'
          ispettiva in materia amministrativa e contabile presso  gli
          uffici      di      livello      dirigenziale      generale
          dell'amministrazione centrale; 
                  d) non piu' di dodici  posti-funzione  di  capo  di
          consolato generale o di consolato o di  collaborazione  nei
          consolati generali; 
                  e) non piu'  di  dieci  posti-funzione  di  esperto
          amministrativo presso uffici all'estero o  di  responsabile
          di servizio amministrativo decentrato di cui agli  articoli
          9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile
          di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 
                4. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  c)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a)  non  piu'  di  otto  incarichi  di  consulenza,
          ricerca e studio per  la  programmazione  della  promozione
          culturale presso la Direzione generale  per  la  diplomazia
          pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema
          Paese; 
                  b) non piu' di  un  incarico  di  capo  di  ufficio
          dirigenziale non generale presso la Direzione generale  per
          la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito
          di un elenco stabilito con il decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 5; 
                  c) non  piu'  di  sei  incarichi  di  direttore  di
          istituti italiani di cultura. 
                5.     Gli     incarichi     dirigenziali      presso
          l'amministrazione centrale di cui ai commi 2,  3  e  4  non
          sono attribuibili a funzionari della carriera  diplomatica,
          ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma
          3, lettera b), e al comma 4, lettera b),  che,  sentito  il
          Consiglio  di  amministrazione,  puo'  essere  conferita  a
          funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 
                6.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   relativamente   al
          conferimento   di   incarichi   presso    l'amministrazione
          centrale,  la  destinazione  a   funzioni   presso   uffici
          all'estero di cui al presente articolo  resta  disciplinata
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e  110-bis,
          primo comma, del precitato decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto  del
          Presidente  della  repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del  18  febbraio
          1967, S.O., come modificato dal presente decreto: 
                «Art.   16   (Conferimento   di    funzioni    presso
          l'amministrazione centrale).  -  La  carica  di  Segretario
          generale e' conferita ad un ambasciatore  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  degli
          affari esteri. 
                Con  le  modalita'  indicate  nel  primo  comma   del
          presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un
          Ministro plenipotenziario le funzioni  di  vice  Segretario
          generale,   capo   del   cerimoniale   diplomatico    della
          Repubblica, direttore generale ad eccezione di  quello  per
          l'amministrazione,  l'informatica   e   le   comunicazioni,
          ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. 
                Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
          ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.  Quelle  di
          vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore  generale,  di
          capo del servizio stampa e informazione cui  compete  anche
          l'incarico di portavoce  del  Ministro,  e  di  capo  delle
          unita' della segreteria generale sono conferite a  Ministri
          plenipotenziari. Per esigenze di  servizio  possono  essere
          incaricati  di  presiedere  temporaneamente   ai   predetti
          servizi anche consiglieri di ambasciata. 
                Le funzioni di capo dell'ufficio legislativo  possono
          essere temporaneamente conferite  ad  un  dipendente  dello
          Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. 
                Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
          ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione
          generale.  Per  esigenze   di   servizio   possono   essere
          incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni  anche
          consiglieri di ambasciata. Per esigenze di servizio possono
          essere incaricati di svolgere temporaneamente  le  funzioni
          di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. 
                Le funzioni di vice capo di gabinetto, di  vice  capo
          servizio sono conferite a funzionari diplomatici  di  grado
          non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per  esigenze  di
          servizio   possono   essere    incaricati    di    svolgere
          temporaneamente  tali   funzioni   anche   consiglieri   di
          legazione. 
                Le  funzioni  di  capo  ufficio  sono   conferite   a
          funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
          di ambasciata. Per  esigenze  di  servizio  possono  essere
          incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni  anche
          consiglieri di legazione. 
                Le  funzioni  di  capo  sezione  sono   conferite   a
          funzionari diplomatici  con  il  grado  di  consigliere  di
          legazione o segretario di legazione. 
                Le   funzioni   di   capo   della   segreteria    dei
          Sottosegretari di  Stato  e  dei  direttori  generali  sono
          conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
          consigliere di legazione. 
                Gli  incarichi  previsti  nei  commi  terzo,  quarto,
          quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo  sono
          conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. 
                Con il regolamento  previsto  dall'articolo  2  della
          legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede  alla  disciplina
          del conferimento delle funzioni indicate nei commi  quinto,
          settimo,  ottavo  e  nono  del   presente   articolo,   non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».